Chi siamo

Presidente: Giovanni CASPANI                                       Vice Presidente: Giuliana MALINVERNO 
Tesoriere: Cinzia LURATI                                               Archivista: Marco MALACRIDA, Pierluigi GARZIERA 
Direzione Musicale: Lorenzo FOSSATI                            

 

Consiglieri: Stefano PORTA, Enrico RONCHETTI, Elisabetta CAVADINI, Paola RE
STATUTO

 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ART. 1 - E’ costituita in ALBATE (CO) con sede in via S. Antonino, 4, l’associazione denominata CORPO MUSICALE ALBATESE – codice fiscale nr. 80024850135.
ART. 2 - L’associazione è apartitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di:
a) Promuovere l’interesse per la musica bandistica e non, attraverso:
-  L’organizzazione di concerti e saggi musicali;
-  La partecipazione alle manifestazioni civili e religiose del paese per le quali venga richiesta la sua presenza;
-  La partecipazione alle manifestazioni musicali quali Raduni, Concorsi, ecc.. sia a carattere nazionale sia internazionale.
b) Provvedere all’educazione musicale attraverso qualificati corsi di musica tenuti da docenti diplomati.
ART. 3 - L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa autonomia.
ART. 4 – Il Corpo Musicale ha una bandiera sociale. La bandiera sociale non può essere usata quando si tratti di manifestazioni politiche o religiose. 
Lo stemma sociale è rappresentato da uno scudetto raffigurante nella parte superiore lo stemma araldico del Comune di Como e nella parte inferiore lo stemma araldico del disciolto Comune di Albate.
ART. 5 - Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’assemblea degli associati; 
b) il consiglio direttivo;
c) il collegio dei revisori.
d) la commissione tecnica 


TITOLO II
ASSOCIATI


ART. 6 - Possono aderire all’associazione coloro che ne condividono l’ispirazione e ne accettano le finalità e contribuiscano in forme diverse alla loro realizzazione.
Si aderisce all’associazione facendone domanda e versando la quota associativa annuale, il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo.
L’appartenenza viene a cessare in seguito a espressa rinuncia dell’interessato o per provvedimento motivato del consiglio direttivo: avverso tale provvedimento l’associato può presentare opposizione direttamente all’assemblea.
L’attività degli associati è volontaria e gratuita; tutti gli aderenti maggiorenni che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale hanno diritto di voto attivo e passivo.
E’ esclusa ogni limitazione ai diritti dell’associato in relazione alla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La quota associativa versata da ciascun associato è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non è rivalutabile
ART. 7 - La richiesta di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo che decide sulla stessa entro 60 giorni dal ricevimento; in essa la persona interessata dichiara di conoscere lo statuto dell’associazione, di condividerne
l’ispirazione, le finalità e di volersi impegnare ad attuarle.
ART. 8 - La qualifica del Socio si perde :
a) per dimissioni, che devono essere sempre presentate per iscritto entro il 31 dicembre dell’anno al quale si riferiscono, ed avranno decorrenza con l’inizio dell’anno successivo,
b) per radiazione, che può essere deliberata dal Consiglio per fatti disonorevoli per il Socio che, dentro o fuori l’Associazione, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio, compresa la ripetuta inadempienza del proprio impegno verso la Banda, così da nuocere al buon funzionamento del complesso. 
Le delibere dei provvedimenti a carico dei Soci dovranno essere assunte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 e la decisione è inappellabile.
ART. 8 - A carico del Socio che non osservasse le norme dello Statuto e del regolamento interno, potranno inoltre essere adottati i seguenti provvedimenti disciplinari:
a)  l’ammonizione verbale 
b)  la deplorazione scritta con o senza affissione all’albo sociale ;
c)  la sospensione temporanea dai diritti di socio.
Tali provvedimenti di disciplina vengono deliberati ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

TITOLO III
L’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI


ART. 9 - L’assemblea degli associati è organo deliberante dell’associazione ed è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno su delibera del consiglio direttivo. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati agli associati almeno 10 giorni prima della stessa mediante lettera e/o altri mezzi idonei. Gli argomenti all’ordine del giorno sono stabiliti dal consiglio direttivo ovvero su richiesta di almeno un quinto degli associati.
ART. 10 - Compiti dell’assemblea sono:
- verificare l’attuazione delle linee programmatiche del lavoro svolto dal consiglio direttivo;
- approvare il consuntivo finanziario e il bilancio preventivo;
- eleggere ogni 2 anni il consiglio direttivo, il collegio dei revisori e la commissione tecnica ;
- esaminare ogni questione sottoposta dal consiglio direttivo;
- decidere sull’esclusione degli associati a seguito di opposizione da parte di questi. 
ART. 11 - Hanno diritto ad intervenire in assemblea tutti gli associati che si trovino in regola con il pagamento della quota di associazione.
L’assemblea è valida, in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno degli associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
ART. 12 - L’assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro associato.
Ogni associato è titolare di un unico voto.
ART. 13 - L’assemblea elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario.
Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.
ART. 14 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo oppure su richiesta di almeno un quinto degli iscritti.
ART. 15 - L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se risultano presenti in proprio o per delega, almeno il sessanta per cento dei Soci aventi diritto al voto. Ogni Socio può rappresentare non più di un altro Socio con semplice delega scritta. In seconda convocazione la percentuale dei Soci presenti in proprio o per delega è ridotta al trenta per cento.
L’Assemblea così costituita, delibera con la maggioranza del settantacinque per cento dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
a)  modificazione dello Statuto ;
b)  scioglimento del sodalizio ;
c)  nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori.
ART. 16 - Gli associati riuniti in assemblea possono modificare il presente statuto.

TITOLO IV
IL CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. 17 - Il consiglio è eletto a scrutinio segreto dall’assemblea ed è composto da un minimo di 8 ad un massimo di 13 membri.
Nella votazione ciascun associato può esprimere un numero di preferenze pari al numero dei rappresentanti da eleggere.
Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni, ed i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissione dei consiglieri prima della scadenza del mandato si procede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due quinti l’intero consiglio direttivo è dichiarato decaduto e deve essere rinnovato.
ART. 18 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio:
- stabilisce il programma delle attività sociali;
- promuove il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche o private e con altre realtà associative;
- convoca l’assemblea;
- stabilisce le quote annue di associazione;
- approva i progetti di bilancio preventivo, il bilancio consuntivo da presentare annualmente all’assemblea degli associati;
- propone e promuove iniziative atte al reperimento di fondi per il sostentamento del sodalizio;
- delibera sull’ammissione degli associati e sulle loro decadenze;
- conferisce e revoca procure;
- delibera l’acquisto e la manutenzione degli strumenti secondo le necessità del Corpo musicale.
ART. 19 - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, un segretario, un vice maestro e un archivista che durano in carica per l’intera durata del consiglio e possono essere rieletti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei consiglieri o comunque non meno di una volta ogni quattro mesi.
Ogni membro del Consiglio ha la facoltà di richiedere la convocazione in Seduta Straordinaria qualora se ne presentasse la necessità sottoponendo anticipatamente la motivazione al Presidente.
Il Consiglio può fare intervenire alle Riunioni il Maestro e/o gli insegnanti dei corsi di musica ogni qualvolta lo ritenga necessario.
ART. 20 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide se alla riunione prendono parte almeno la metà dei consiglieri.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
ART. 21 - La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente del consiglio direttivo, o a un suo delegato.
ART. 22 - Il Tesoriere ha il compito della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione dei bilanci preventivi e consuntivi e di effettuare i pagamenti deliberati dal Consiglio. Il Consiglio affiderà tale incarico ad uno dei suoi membri che abbia competenza tecnica per ricoprirlo.
ART. 23 - Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, e ne assume le funzioni senza speciali formalità.
ART. 24 - Il Segretario viene nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i suoi membri.
Sono mansioni del Segretario:
a)  di attuare praticamente tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo ;
b)  la convocazione del Consiglio in seduta straordinaria ;
c)  le pubbliche relazioni (servizio stampa, locandine, ecc..) ;
d)  di svolgere qualsiasi mansione operativa che il Consiglio o il Presidente possano affidargli.
e)  di tenere aggiornati il libro verbali delle riunioni di Consiglio;
f)  di provvedere al protocollo e alla corrispondenza del sodalizio.
ART. 25 - Il Vice Maestro presiederà, di diritto, la Commissione Tecnica nella quale rappresenterà il Consiglio Direttivo.
Egli, pertanto, avrà il compito di presentare al Consiglio i programmi tecnici del sodalizio, nonchè le iniziative per l’attività musicale, curando le attuazioni proposte, per conto del Consiglio.
ART. 26 - Il Consiglio nominerà fra i suoi membri un Archivista ed eventualmente un aiuto Archivista che avranno il compito di:
a)  archiviare con ordine e diligenza i testi e le partiture musicali di cui il sodalizio risulta proprietario. L’archiviazione dovrà essere eseguita in modo semplice, tutti i pezzi musicali dovranno essere facilmente reperibili tramite apposito registro dal quale, oltre al titolo, compositore, editore, dovrà essere indicato il luogo d’archiviazione;
b)  Consegnare ad ogni musicante gli spartiti occorrenti;
c)  curare, ordinare e conservare ogni documentazione che riguardi l’attività e la storia del sodalizio;
d)  eseguire l’aggiornamento costante dell’elenco del guardaroba (divise) e del patrimonio strumentale;
e)  conservare, in collaborazione con il Segretario, tutti i documenti dell’attività sociale.

TITOLO V
IL COLLEGIO DEI REVISORI


ART. 27 - L’assemblea ordinaria degli associati provvede alla nomina di tre revisori dei conti effettivi e di due supplenti che durano in carica 2 anni.
ART. 28 - I revisori dei conti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il bilancio e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea degli associati.

TITOLO VI
LA COMMISSIONE TECNICA


ART. 29 - Viene eletta dall’Assemblea Ordinaria dei Soci ed è formata da quattro membri scelti anche fra non Soci.
Essa è presieduta dal Vice Maestro e deciderà a maggioranza di voti.
Resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio, si che le dimissioni del Consiglio comportano automaticamente le dimissioni della Commissione Tecnica.
Il Consiglio, inoltre, può dichiarare decaduta la Commissione Tecnica con votazione presa all’unanimità: in tal caso il Consiglio stesso, entro 30 giorni, dovrà convocare l’assemblea per la nomina della nuova Commissione.
La Commissione Tecnica, fra i suoi compiti, avrà :
a)  l’ammissione e l’istruzione degli allievi alla scuola di solfeggio, provvedendo in progressivo avanzamento, all’impiego dell’allievo nella banda. La Commissione stessa proporrà l’ammissione dell’allievo nell’organico del Corpo Musicale previo esame di abilitazione da parte del Maestro Direttore e quindi il Consiglio Direttivo delibererà sulla sua ammissione.
b)  la scelta dei programmi del Corpo Musicale in collaborazione col Maestro Istruttore, tenendo sempre in evidenza le possibilità strumentali e tecniche del Corpo Musicale stesso.
c)  collaborerà strettamente con il Maestro Direttore la cui nomina dovrà essere proposta al Consiglio Direttivo che la delibererà.
d)  stabilirà i programmi di studio e la cadenza delle riunioni del Corpo Musicale e curerà il regolare svolgimento della scuola.
Il Maestro Direttore e Istruttore avrà comunque libertà di decisioni su eventuali divergenze in seno alla stessa Commissione purchè di carattere tecnico musicale.

TITOLO VI
IL PATRIMONIO


ART. 30 - Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) quote annuali di iscrizione;
b) contributi per prestazioni offerte a terzi;
d) contributi volontari, lasciti e donazioni;
e) contributi pubblici.
ART. 31 - Il bilancio di esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
ART. 32 - E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge.
ART. 33 – Il Corpo Musicale di Albate è da considerarsi sciolto qualora nessuna delle attività di cui all’art. 2 lettera a) e lettera b), possa essere tenuta in vita. In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio della stessa verrà devoluta ad altra associazione, con finalità analoghe, operante nella provincia di Como o, se ciò non fosse possibile, verrà devoluto per fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi previsti dalla legge, se esistenti, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge stessa.
ART. 34 – DIRITTI DEL MUSICANTE
Sono musicanti coloro che vengono dichiarati idonei a svolgere attività musicale all’interno del gruppo dal proprio insegnante o altro istruttore qualificato.
I musicati possono formare sia gruppo bandistico sia altri gruppi di altro genere musicale.
Il musicante ha diritto alla partecipazione gratuita al tradizionale pranzo di Santa Cecilia e alla gita sociale.
DOVERI DEL MUSICANTE.
a) il musicante ha il dovere di essere presente puntualmente alle prove settimanali, a tutti i concerti, saggi, servizi religiosi e civili per i quali il Consiglio Direttivo è impegnato;
b) ha il dovere di informare tempestivamente il Maestro, per eventuali assenze di cui al punto a), affinché si possa provvedere per tempo alle eventuali sostituzioni;
c) deve avere la massima cura dello strumento e della divisa in dotazione e segnalare la necessità di eventuali riparazioni al Segretario che ne informerà il Consiglio;
d) ha il dovere di accettare la parte musicale affidatagli dal Maestro, considerando che qualsiasi ruolo è importante per una orchestrazione migliore;
e) ha il dovere durante Manifestazioni e Servizi di tenere un comportamento che dia prova di buona educazione e non sia oggetto di critiche negative che potrebbero ripercuotersi sul Sodalizio.
E’ doveroso che il Corpo Musicale accompagni col vessillo della società i feretri dei componenti, di ex componenti, di benefattori, in segno di riconoscenza umanitaria.

VARIE

ART.35 – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
ART.36 – Copia del presente statuto come di tutte le delibere e verbali, assembleari e del consiglio direttivo, nonché di tutti i bilanci approvati e approvandi, sono depositati presso la sede dell’associazione a disposizione degli associati.